“Chiara Ferragni”: è stato registrato il nuovo marchio europeo

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Nell’anno 2015 l’EUIPO, ovvero l’ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale, ha rigettato larichiesta di registrazione del marchio Ue ‘Chiara Ferragni’ a causa dell’opposizionedi una società olandese.

Questa aveva prospettato lapossibilità che tale marchio potesse essere confuso con un altro denominato‘Chiara’, registrato nel Benelux nell’anno 2015, relativo a prodottiappartenenti alla classe 25. Tale opposizione quindi provocò il rifiuto allarichiesta di registrazione del marchio ‘Chiara Ferragni’, legato alla classe 18e ad alcuni prodotti della classe 25.

La decisione dell’Euipoperò non è stata accettata dagli utilizzatori del marchio, i quali hanno chiestol’annullamento della stessa al Tribunale dell’Unione Europea.

La vicenda si è così risolta nei primi giorni del mese di Febbraio 2019, quando il tribunale europeo ha effettivamente annullato quanto deciso dall’Euipo, affermando che la presenza di elementi sia denominativi che figurativi non permetterebbe il verificarsi dei rischi precedentemente prospettati. Il logo di Chiara Ferragni, infatti, è composto dagli elementi denominativi del nome e del cognome e dall’elemento figurativo rappresentate un occhio azzurro stilizzato con delle ciglia nere. Questi elementi pertanto, secondo il tribunale, devono essere considerati nel loro complesso e non separatamente.

Di conseguenza il fatto che l’Euipoabbia attribuito maggior importanza al solo elemento denominativo ‘Chiara’tralasciando quello figurativo è stato considerato un errore.

In tal modo,infatti, si annulla il rischio di investire risorse nello sviluppo di un logo che potrebbe essere nullo o annullabile.

Relativamente alle similarità riguardanti gli aspetti visivo, fonetico e concettuale, il tribunale haconcluso che i due marchi di cui si discute presentano soltanto un debole gradodi somiglianza visiva.

Infine secondo il Tribunale esiste un’ulteriore differenzaanche sotto “il profilo concettuale, dato che il marchio richiesto identificauna determinata persona, mentre il marchio denominativo anteriore si riferiscesoltanto a un nome senza individuare una persona specifica”.

Non esiste inoltre il rischio di confusione nellapercezione del pubblico, visto “che i prodotti di cui trattasi sonogeneralmente venduti in negozi self-service, dove l’acquisto si basaprincipalmente su una scelta visiva, le differenze tra i due marchi escludonoche i consumatori possano pensare che i prodotti provengano dalla stessaimpresa o da imprese economicamente collegate quando sono venduti con i marchiin conflitto”.

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